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APPENDICE

        L'attuazione del Memorandum d'intesa tra l'Italia e il Consiglio federale svizzero relativo alla cooperazione per i materiali della difesa comporta i seguenti oneri a carico del bilancio dello Stato:

        Articolo 4, paragrafo 4.1.

            Al fine di verificare l'attuazione del Memorandum viene prevista la costituzione di un Comitato bilaterale che si riunirà ad anni alterni in Svizzera e in Italia. Nell'ipotesi dell'invio a Ginevra di nove funzionari, di cui uno in veste di interprete, con una permanenza di quattro giorni in detta città si avrà la seguente spesa.

La relativa spesa viene così suddivisa:

-  pernottamento
    (euro 150 al giorno x 9 persone x 4 giorni) euro 5.400

-  diaria giornaliera per ciascun funzionario
(euro 190 che viene ridotta di euro 63 corrispondente ad 1/3 della stessa per un totale di euro 127. Ad euro 127 vanno aggiunti euro 50 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per un totale di euro 177)
    (euro 177 al giorno x 9 persone x 4 giorni) euro 6.372

Spese di viaggio:

-  biglietto aereo A/R Roma-Ginevra
    (euro 980 x 9 persone) euro 8.820

Totale onere (articolo 4, paragrafo 4.1) euro 20.592

        Pertanto, l'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa a decorrere dal 2007 e per ciascuno dei bienni successivi, è di euro 20.592, in cifra tonda euro 20.595.
        Per quanto riguarda il supporto di segreteria, che il nostro Paese dovrà fornire per le riunioni che si terranno in Italia, esso verrà fornito utilizzando le strutture già esistenti presso il Ministero della difesa e pertanto la disposizione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

 

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        Si evidenzia che il calcolo della diaria è stato effettuato tenendo conto del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che riduce del 20 per cento l'importo della diaria e abroga la maggiorazione del 30 per cento sulla stessa, prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.
        Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.
 

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